Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

IMU

Tributi, Finanze e Contravvenzioni

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

L’imposta non  è dovuta in caso di possesso dell’abitazione principale  o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Come fare

L’IMU si calcola applicando l’aliquota deliberata annualmente dal Comune alla base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili).

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato utilizzando il modello unificato F24, che è esente da commissioni per l’operazione di versamento.

Cosa serve

Dopo un attento controllo degli immobili e dei terreni posseduti, occorre compilare il modello F24.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24,  sezione IMU ed altri tributi locali, sono:

IMU su abitazione principale e relative pertinenze

3912

IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

IMU per i terreni agricoli o incolti

3914

IMU per le aree fabbricabili

3916

IMU per gli altri fabbricati

3918

IMU fabbricati D  

3930 (quota comune)

 3925 (quota stato)

 

Il codice ente/codice comune da indicare nell'apposito campo è, per il Comune di Medesano, F082.

E' possibile calcolare la propria IMU e stampare il modello F24 accedendo allo sportello telematico LINKMATE https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=05384

Cosa si ottiene

Il pagamento dell'IMU.

Tempi e scadenze

Il pagamento deve essere eseguito dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

Acconto : entro il 16 giugno 2025

Saldo : entro il 16 dicembre 2025

L’imposta dovuta per l’anno in corso può essere versata in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento IMU non è dovuto per importi uguali o inferiori ad Euro 12,00 di tributo annuo.

La dichiarazione IMU per l'anno 2025 è da presentare entro il 30/06/2026.

La prima rata può essere calcolata:

1) applicando le aliquote IMU del 2024, tenendo conto della situazione del contribuente nel primo semestre del 2025.

Ad esempio: nel caso in cui una unità immobiliare sia stata venduta il 23 febbraio 2025, l’imposta dovuta per l’acconto 2025 dal venditore sarà calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune nel 2024, ma considerando i soli mesi di possesso del 2025 (gennaio e febbraio).

2) versando la metà di quanto pagato a titolo di IMU per l’anno 2024, per i contribuenti che nel 2025 presentano la stessa situazione possessoria del 2024.

Chi non provvede a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso”.

 

2025 16 giugno

SCADENZA PRIMA RATA

2025 16 dicembre

SCADENZA SECONDA RATA

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Prenota appuntamento

Condizioni di servizio

CASI PARTICOLARI DI AGEVOLAZIONI

IMMOBILI AFFITTATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25% (art. 1, comma 760 Legge n. 160/2019).
I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione IMU.

A partire dal 26 marzo 2019 chi stipula un contratto di locazione a canone concordato, per poter fruire della agevolazione IMU, deve ottenere l’attestazione di rispondenza del contratto rispetto a quanto previsto dall’accordo territoriale.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 1,06 per cento. Dall’imposta così calcolata dovrà essere applicata la riduzione del 25%.

 

ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO A PARENTI

1) RIDUZIONE STATALE

Per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che le utilizzano come abitazione principale,  è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50% (art. 1, comma 747 della L. n .160/2019).
L’agevolazione spetta a condizione che il comodante (colui che concede l’immobile) possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, situate entrambe nel territorio del Comune di Medesano, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se possiede una terza abitazione (in qualsiasi Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.  Sia il comodante che il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Medesano.

Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu .

2) ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE

Per le abitazioni e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale e vi hanno stabilito la residenza anagrafica, è prevista una aliquota agevolata che per il 2025 è pari allo 0,90%.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata dal soggetto passivo compilando e consegnando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio. Il modulo va consegnato all’Ufficio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’applicazione dell’aliquota agevolata non occorre registrare il contratto.

3) RIDUZIONE STATALE + ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE

Nel caso in cui in capo ad uno stesso soggetto sussistano i requisiti per l’applicazione sia della riduzione statale che dell’aliquota agevolata comunale, il contribuente:

  1. a)      al fine di applicare la riduzione statale pari al 50% della base imponibile, dovrà presentare la dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2026);
  2. b)      al fine di poter applicare l’aliquota agevolata comunale pari allo 0,90 per cento, dovrà presentare, ove non l’abbia già fatto, apposita autocertificazione su modulo predisposto dal Comune (sempre entro il 30 giugno 2026).

Si precisa che per avere diritto ad usufruire di entrambe le agevolazioni (ove ne sussistano tutti i presupposti) è necessario presentare sia la dichiarazione IMU che l’autocertificazione.

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che attesti lo stato di inagibilità/inabitabilità da parte di un tecnico abilitato.

La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

 

TERRENI AGRICOLI

L’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Il Comune di Medesano è individuato come “parzialmente esente”, e conseguentemente alcuni terreni sono soggetti ad IMU, altri (la maggioranza) sono esenti.

Fogli catastali all’interno dei quali i terreni che vi ricadono sono totalmente soggetti:

 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 12 – 23 – 40 – 55 – 80

 

Fogli catastali all’interno dei quali vi sono sia terreni soggetti che esenti:

 5 – 9 – 10 – 38 – 39 – 54 – 68 – 69 – 76 – 81

 I terreni ricadenti all’interno di tutti gli altri Fogli catastali sono esenti.

In riferimento ai terreni ubicati nella zona soggetta ad IMU, sono tuttavia esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la denuncia IMU.

Per ulteriori approfondimenti consultare il regolamento disponibile in fondo alla pagina.

Contatti

Ufficio Tributi

Comune di Medesano

Piazza Marconi, 6, 43014 Medesano (PR)

Quanto costa

Le aliquote IMU per l’anno 2025 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2024. Il prospetto aliquote e la delibera sono disponibili fra gli allegati in fondo alla pagina.

Allegati

REGOLAMENTO IMU - Legge 160/2019

File Size: 469,28 KB - File Type: PDF

REGOLAMENTO ENTRATE in vigore dal 01 gennaio 2020

File Size: 910,57 KB - File Type: PDF

Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2024

Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2024

File Size: 96,12 KB - File Type: PDF

Prospetto aliquote anno 2025

Prospetto aliquote anno 2025

File Size: 10,47 KB - File Type: PDF

MODULO RICHIESTA RIDUZIONE COMODATO GRATUITO

File Size: 43,50 KB - File Type: DOC

MODULO RICHIESTA RIMBORSO

File Size: 26,00 KB - File Type: DOC

MODULO RICHIESTA COMPENSAZIONE

MODULO RICHIESTA COMPENSAZIONE

File Size: 26,00 KB - File Type: DOC

MODULO RICHIESTA RIMBORSO EREDI

MODULO RICHIESTA RIMBORSO EREDI

File Size: 28,00 KB - File Type: DOC

MODULO RICHIESTA INAGIBILITA'

File Size: 34,50 KB - File Type: DOC

Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2025, 10:05

page execution: 1,860352 sec
page execution: 1,860352 sec