IMU
IMU anno 2024
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Servizio attivo
Descrizione
ALIQUOTE IMU ANNO 2024
Con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2023, sono state confermate per l’anno 2024 le seguenti aliquote IMU:
DESCRIZIONE |
STATO |
COMUNE |
TOTALE |
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 |
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0,6 % |
0,6 % |
Abitazione e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e vi hanno stabilito la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata dal soggetto passivo compilando e consegnando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi. Il modulo va consegnato all’Ufficio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. L’autocertificazione pervenuta oltre il predetto termine produrrà gli effetti ai fini IMU a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui la stessa è stata presentata. Possono accedere all’aliquota agevolata le pertinenze, entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), della L. n. 160/2019, ovvero nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. |
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0,76% |
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Altri immobili di categoria catastale A, B, C/2, C/6 e C/7 |
1,06 % |
1,06 % |
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Immobili di categoria D, (industriali e commerciali) |
0,76 % |
0,30 % |
1,06 % |
Negozi e botteghe (Categoria Catastale C/1) |
0.90 % |
0,90 % |
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Laboratori ecc. (Categoria Catastale C/3, C/4 e C/5) |
0,90 % |
0,90 % |
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Terreni agricoli |
1,06 % |
1,06 % |
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Aree fabbricabili |
0,92 % |
0,92 % |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,1 % |
0,1 % |
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Fabbricati merce |
0,0 % |
0,0 % |
IMMOBILI AFFITTATI A CANONE CONCORDATO
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25% (art. 1, comma 760 Legge n. 160/2019).
I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione IMU (in riferimento all’anno 2023, entro il 30 giugno 2024).
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 1,06 per cento. Dall’imposta così calcolata dovrà essere applicata la riduzione del 25%.
ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO A PARENTI
1) RIDUZIONE STATALE
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50% (art. 1, comma 747 della L. n .160/2019).
L’agevolazione spetta a condizione che il comodante (colui che concede l’immobile) possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, situate entrambe nel territorio del Comune di Medesano, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se possiede una terza abitazione (in qualsiasi Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Sia il comodante che il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Medesano.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu (per l’anno 2023, entro il 30 giugno 2024).
2) ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE
A decorrere dal 1° gennaio 2015 per le abitazioni e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale e vi hanno stabilito la residenza anagrafica, è prevista una aliquota agevolata pari allo 0,76%.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata dal soggetto passivo compilando e consegnando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio. Il modulo va consegnato all’Ufficio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’applicazione dell’aliquota agevolata non occorre registrare il contratto.
3) RIDUZIONE STATALE + ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE
Nel caso in cui in capo ad uno stesso soggetto sussistano i requisiti per l’applicazione sia della riduzione statale che dell’aliquota agevolata comunale, il contribuente:
a) al fine di applicare la riduzione statale pari al 50% della base imponibile, dovrà presentare la dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2025);
b) al fine di poter applicare l’aliquota agevolata comunale pari allo 0,76 per cento, dovrà presentare, ove non l’abbia già fatto, apposita autocertificazione su modulo predisposto dal Comune (sempre entro il 30 giugno 2025).
Si precisa che per avere diritto ad usufruire di entrambe le agevolazioni (ove ne sussistano tutti i presupposti) è necessario presentare sia la dichiarazione IMU che l’autocertificazione.
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore.
In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che attesti lo stato di inagibilità/inabitabilità.
La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
TERRENI AGRICOLI
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Il Comune di Medesano è individuato come “parzialmente esente”, e conseguentemente alcuni terreni sono soggetti ad IMU, altri (la maggioranza) sono esenti.
Fogli catastali all’interno dei quali i terreni che vi ricadono sono totalmente soggetti:
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 12 – 23 – 40 – 55 – 80
Fogli catastali all’interno dei quali vi sono sia terreni soggetti che esenti:
5 – 9 – 10 – 38 – 39 – 54 – 68 – 69 – 76 - 81
I terreni ricadenti all’interno di tutti gli altri Fogli catastali sono esenti.
In riferimento ai terreni ubicati nella zona soggetta ad IMU, sono tuttavia esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la denuncia IMU (entro il 30 giugno 2024).
A chi è rivolto
A chi è rivolto: sezione in aggiornamento
Come fare
L' imposta si versa con modello F24 che è esente da commissioni.
Cosa serve
Dopo un attento controllo degli immobili e dei terreni posseduti, occorre compilare il modello F24.
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'IMU.
Tempi e scadenze
MODALITA’ VERSAMENTO RATE IMU
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate.
- PRIMA RATA entro il 17 giugno 2024.
- SECONDA RATA entro il 16 dicembre 2024
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
Chi non provvede a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso”.
La prima rata può essere calcolata:
1) applicando le aliquote IMU del 2023, tenendo conto della situazione del contribuente nel primo semestre del 2024.
Ad esempio: nel caso in cui una unità immobiliare sia stata venduta il 23 febbraio 2024, l’imposta dovuta per l’acconto 2024 dal venditore sarà calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune nel 2023, ma considerando i soli mesi di possesso del 2024 (gennaio e febbraio).
2) versando la metà di quanto pagato a titolo di IMU per l’anno 2023, per i contribuenti che nel 2024 presentano la stessa situazione possessoria del 2023.
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell’imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni. Dal 2013 allo Stato va versata solamente l’IMU relativa ai fabbricati del gruppo catastale D, calcolata con l’aliquota standard dello 0,76%, utilizzando il codice tributo 3925. La quota di competenza comunale, pari allo 0,3% (1,06%-0,76%) deve essere versata utilizzando il codice tributo 3930.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24, sezione IMU ed altri tributi locali, sono:
IMU su abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
IMU per i terreni agricoli o incolti |
3914 |
IMU per le aree fabbricabili |
3916 |
IMU per gli altri fabbricati |
3918 |
IMU fabbricati D |
3930 (quota comune) |
3925 (quota stato) |
Il codice ente/codice comune da indicare nell'apposito campo è, per il Comune di Medesano, F082.
2024 17 giugno
SCADENZA PRIMA RATA
2024 16 dicembre
SCADENZA SECONDA RATA
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Condizioni di servizio
Condizioni di servizio: sezione in aggiornamento