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Unione Civile

Nel 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76 relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. .

  • Servizio attivo

Descrizione

L’unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto che si riferisce  a persone maggiorenni conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.

A chi è rivolto

Nessun costo

Come fare

L’iter procedurale si divide in due fasi:

  • prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale; 
  • seconda fase: costituzione dell’unione iscritta in un atto di stato civile. 

Prima Fase
Nella richiesta che sarà formalizzata davanti all’ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare: nome e cognome;

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • cittadinanza e luogo di residenza;
  • l’insussistenza di cause impeditive alla costituzione dell’unione ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge. 

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile. Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Seconda Fase

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e avanti all’ufficiale dello stato civile, la dichiarazione di voler costituire unione civile. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. Contestualmente le parti potranno:

  •  rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali;
  • scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio. 

 

Cosa serve

Il giorno dell'appuntamento presso l'ufficio di Stato Civile è necessario presentare:

  • Documento di identità
  • Marca da bollo da 16 Euro in caso di delega per costituire l'unione civile in un altro Comune
  • Delega da parte di altro comune in caso di richiesta di costituzione di unione civile a Medesano di cittadini non residenti
  • Nulla osta all'unione civile o documento equipollente per i cittadini stranieri

Cosa si ottiene

Richiesta di costituzione di Unione Civile

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi. 

L'unione civile deve essere celebrata entro 6 mesi (180 giorni) dalla richiesta.

Date a Calendario: sezione in aggiornamento

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Condizioni di servizio

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

  •  per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Contatti

Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali

Comune di Medesano

Piazza Marconi, 6, 43014 Medesano (PR)

tel.: 0525-422725 - 0525-422722

pec: protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it

Quanto costa

Nessun costo

Ulteriori informazioni

COGNOME

Nella dichiarazione di unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario.  La scelta del cognome comune non comporta una modifica delle generalità ne che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

REGIME PATRIMONIALE

L’unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale. Se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri, questi potranno scegliere anche di applicare la legge del loro paese di cittadinanza.

La normativa italiana prevede due regimi patrimoniali.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei contraenti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalle parti dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni :

  • i beni che ciascuna parte aveva prima del matrimonio
  • beni avuti dopo l’unione civile per eredità o donazione
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori-
  • i beni che servono all’esercizio della professione
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dalle parti e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di unione civile e riportata negli estratti.La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di costituzione.

Se la coppia è già unita civilmente, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell’annotazione sull’atto di unione civile.

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2024, 11:32

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