Riconoscimento di figli
Riconoscimento dopo la denuncia di nascita
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Servizio attivo
Descrizione
Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile o a un notaio nei seguenti casi: prima della nascita del bambino (riconoscimento di nascituro), da parte della sola madre o di entrambi i genitori contestualmente alla dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori successivamente alla dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori.
E’ possibile riconoscere il bambino, dopo il suo concepimento e prima della sua nascita, ma solo in caso di genitori non coniugati tra loro.
Si tratta di una dichiarazione solenne e irrevocabile resa da entrambi i futuri genitori davanti all’Ufficiale dello Stato Civile o al notaio, in cui si afferma che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.
Tale procedura permette di instaurare il rapporto di filiazione prima della nascita ed è utile ad esempio nei seguenti casi:
- la madre e/o il padre non possono presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di nascita
- complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero necessarie
- decesso di uno dei due genitori prima della denuncia di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
A chi è rivolto
Nessun costp
Come fare
Il genitore che desidera riconoscere il/la figlio/a nato/a fuori dal matrimonio in un momento successivo alla denuncia di nascita può procedere:
- tramite dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano
- tramite dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, rappresentanze consolari e diplomatiche) nella forma di atto pubblico
- tramite dichiarazione resa con testamento
- tramite domanda rivolta all'Autorità Giudiziaria per la dichiarazione della filiazione in via giudiziale
Cosa serve
Documento di identità del richiedente.
Requisiti per poter effettuare il riconoscimento:
- aver compiuto i 16 anni di età. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio/a solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
- non essere parente in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado ovvero non avere un vincolo di affinità in linea retta con il genitore che ha già riconosciuto il/la figlio/a
- avere il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nel caso si debba riconoscere un/a figlio/a di età inferiore ai 14 anni
- aver l'assenso del/la figlio/a che deve essere riconosciuto/a se maggiorenne o di età pari o superiore ai 14 anni
- attestazione del Consolato straniero competente (se chi deve essere riconosciuto è di cittadinanza non italiana) che certifichi che in base alla normativa dello stato di appartenenza non esistono impedimenti al riconoscimento e che indichi le generalità (cognome) che il/la riconosciuto/a dovrà avere a seguito del riconoscimento. Il suddetto documento dovrà presentare la legalizzazione della Prefettura se la stessa è prevista (art. 21 comma 3 D.P.R. 396/2000).
Cosa si ottiene
Riconoscimento del/della figlio/a.
L'Ufficiale dello Stato Civile che ha redatto l'atto rilascerà una copia autentica ai dichiaranti che dovranno presentare al momento della dichiarazione di nascita. L'atto di riconoscimento di nascituro non sostituisce la denuncia di nascita che dovrà essere comunque fatta al momento della nascita del figlio.
Tempi e scadenze
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procederà:
- ad acquisire la documentazione necessaria alla redazione dell'atto presso le pubbliche amministrazioni competenti
- a richiedere, eventualmente, all'interessato documentazione integrativa
Nel caso siano presenti i requisiti di legge per poter procedere al riconoscimento, l'Ufficiale di Stato Civile ne darà comunicazione via e mail o telefonicamente all'interessato concordando contestualmente il giorno del riconoscimento.
Date a Calendario: sezione in aggiornamento
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Attenzione! Il giorno dell'appuntamento l'Ufficio di Stato Civile raccoglie e fornisce tutte le informazioni per predisporre successivamente il riconoscimento del figlio.
Condizioni di servizio
Solo il cittadino italiano maggiorenne potrà manifestare, contestualmente alla formazione dell'atto di riconoscimento, la scelta del proprio cognome della quale verrà fatta menzione nell'atto. In particolare egli potrà mantenere il cognome che ha già, sostituire al proprio quello del genitore che lo ha riconosciuto o aggiungere quello del genitore che lo ha riconosciuto al cognome che ha già.
Al momento del riconoscimento del nascituro, non può essere attribuito nè il cognome nè il nome che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita.
Contatti
Quanto costa
Nessun costp