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Matrimonio

Il matrimonio è un atto giuridico che indica l'unione fra due persone.

  • Servizio attivo

Descrizione

La legge italiana prevede il matrimonio civile, il matrimonio concordatario e il matrimonio acattolico, mentre il matrimonio puramente religioso non è riconosciuto dallo Stato trattandosi di un matrimonio solamente canonico.

La celebrazione del matrimonio è preceduto dalla richiesta delle pubblicazioni civili tranne in alcuni casi previsti dalla legge.

MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio civile è regolato dalle indicazioni previste dal codice civile e non ha alcun rilievo in ambito religioso. Deve essere celebrato entro 180 giorni dall’ultimo giorno indicato sul certificato di eseguite pubblicazioni, davanti l’Ufficiale dello Stato Civile all’interno della Sala Comunale, in una sala aperta al pubblico e alla presenza di due soli testimoni, anche parenti.

I comuni possono designare una sala esterna alla casa comunale ai fini della celebrazione dei matrimoni purchè sia stata designata da una delibera di giunta.

Non è quindi possibile sposarsi fuori dalla sede comunale se non in casi specifici indicati dalla legge ( impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita )

Il matrimonio è celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso,  dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri  di circoscrizione , dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge. In questo ultimo caso, i nubendi possono richiedere che il proprio matrimonio venga celebrato da un privato cittadino, ma la delega è soggetta ad accettazione da parte del Sindaco.

MATRIMONIO CONCORDATARIO

E’ celebrato in Chiesa da un ministro di culto cattolico che darà lettura degli articoli del Codice Civile.

MATRIMONIO ACATTOLICO

Il matrimonio acattolico è il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto non cattolico appartenente ad una confessione religiosa ammessa dallo Stato Italiano.

A chi è rivolto

A chi è rivolto: sezione in aggiornamento

Come fare

La celebrazione del matrimonio è preceduto dalla richiesta delle pubblicazioni civili tranne in alcuni casi previsti dalla legge. 

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni. 

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nei registri di stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

Tempi e scadenze

La celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni. 

Date a Calendario: sezione in aggiornamento

Accesso al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

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Condizioni di servizio

Il matrimonio concordatario o acattolico acquisisce valore per lo Stato Italiano con  la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio per la trascrizione nei registri.

Contatti

Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali

Comune di Medesano

Piazza Marconi, 6, 43014 Medesano (PR)

tel.: 0525-422725 - 0525-422722

pec: protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it

Ulteriori informazioni

Per potere fissare la data del matrimonio civile ( anche in caso di delega da parte di altro comune ) e’ necessario che il procedimento della pubblicazione del matrimonio sia terminato, ossia che sia stato rilasciata l’autorizzazione alla celebrazione, ossia il certificato di eseguite pubblicazioni. Non e’ quindi possibile fissare la data prima della fine di detto procedimento.

Casi Particolari

I cittadini che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato. 

Procedure collegate all'esito

REGIME PATRIMONIALE

Il matrimonio è soggetto alla scelta del regime patrimoniale. Se uno o entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, questi potranno scegliere anche di applicare la legge del loro paese di cittadinanza.

La normativa italiana prevede due regimi patrimoniali :

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori
  • i beni che servono all’esercizio della professione- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patitoLa separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. 

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.

La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di pubblicazioni in caso di matrimonio civile, davanti al Parroco o al Ministro di Culto in caso di matrimonio cattolico o acattolico.In caso di coppia già coniugata, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un Notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio.

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2024, 11:29

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