Divorzio o separazione in comune
I coniugi possono richiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile
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Servizio attivo
Descrizione
La procedura si applica sia ai matrimoni civili che a quelli concordatari.
I coniugi possono richiedere la separazione o il divorzio presso il comune di residenza di uno dei due coniugi, presso il comune di celebrazione del matrimonio o di trascizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:
- l’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali
- in caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione: per la separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione in Tribunale per la separazione consensuale almeno 6 mesi dalla data di comparizione in Tribunale, davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziaizione assistita
- non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni
- l'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale
A chi è rivolto
Diritto fisso di 16 Euro (non si tratta di una marca da bollo) pagabile tramite POS anche all'ufficio di stato civile.
Come fare
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento.
Cosa serve
Documentazione da presentare
- documento di identità dei coniugi
- autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
Per il divorzio occorre anche copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
Cosa si ottiene
Redazione dell'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.
Tempi e scadenze
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo.
L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.
La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Date a Calendario: sezione in aggiornamento
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
La separazione o il divorzio in comune è possibile solo nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014 - in vigore dall'11 dicembre 2014.
Contatti
Quanto costa
Diritto fisso di 16 Euro (non si tratta di una marca da bollo) pagabile tramite POS anche all'ufficio di stato civile.