Convenzione di negoziazione assistita presso l’avvocato
I coniugi possono richiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso un avvocato che invia l'atto all'Ufficio di Stato Civile.
-
Servizio attivo
Descrizione
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare consensulamente possono scegliere l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascun coniuge.
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nullaosta, mentre in caso di presenza di figli minori o non autosufficienti, il Procuratore può coinvolgere il Presidente del Tribunale qualora valuti l'accordo non rispondente all'interesse dei figli.
Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.
L'avvocato (unico o uno per parte), una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile competente ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile.
Il comune competente a ricevere l'accordo è:
- comune di residenza di uno dei due coniugi
- comune di celebrazione del matrimonio
- comune di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto di detti accordi, rivolgersi all'avvocato scelto.
A chi è rivolto
Coniugi che intendono separarsi o divorziare
Come fare
Occorre trasmettere all'ufficio di stato civile la documentazione necessaria con una delle seguenti modalità:
- con invio da una casella di posta elettronica certificata a protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it,
- con invio da una mail ordinaria a protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it
- con invio per posta ordinaria a Comune di Medesano – Piazza Guglielmo Marconi, 6 – 43014 MEDESANO PR
- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico effettuata personalmente.
Cosa serve
Occorre:
- accordo stipulato presso l'avvocato;
- nulla osta oppure autorizzazione rilasciati dalla Procura della Repubblica.
Cosa si ottiene
Registrazione della negoziazione assitita
Tempi e scadenze
Registrazione immediata al ricevimento dell'atto.
Date a Calendario: sezione in aggiornamento
Accedi al servizio
Accedi al servizio: sezione in aggiornamento
Condizioni di servizio
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Il nulla-osta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica comportano che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si da atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle necessarie certificazioni (in particolare gli avvocati devono certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative di ordine pubblico).
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.