AIRE
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino italiano residente all’estero (art. 6 legge 470/1988). Permette di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari e di esercitare importanti diritti, come quello di voto
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Servizio attivo
Descrizione
Oggi, come previsto dall’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, l’A.I.R.E., così come l’anagrafe della popolazione residente, è subentrata nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR - come sua parte integrante.
L'iscrizione all'A.I.R.E consente:
• di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
• di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
• di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)
A chi è rivolto
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come fare
Modalità di iscrizione
Il cittadino italiano che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi deve dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione anche al Comune italiano di residenza: in questo caso la registrazione del trasferimento all’estero sarà effettuata sulla base della comunicazione inviata dal Consolato competente territorialmente a cui il cittadino, entro 90 giorni, dovrà comunque richiedere l’iscrizione come italiano residente all’estero. In alternativa la richiesta di iscrizione può essere effettuata tramite il portale dedicato ai cittadini italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) Fast It.
La mutazione anagrafica e la registrazione della residenza all’estero decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Consolato o, in alternativa, dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di trasferimento all’estero al Comune di residenza prima dell’espatrio.
Per informazioni consultare la sezione Aire del sito del Ministero affari esteri e cooperazione internazionale
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
• il trasferimento della propria residenza o abitazione;
• le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia;
• la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
• per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana.
Cosa serve
Essere in possesso dei requisiti richiesti.
Cosa si ottiene
Iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Tempi e scadenze
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Date a Calendario: sezione in aggiornamento
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Normativa di riferimento
Legge n. 470 del 27/10/1988 art. 2.
Contatti
Quanto costa
L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.